Il presente contributo si propone di illustrare le misure più interessanti e rilevanti previste in campo ambientale dal Decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto “Milleproroghe 2023”, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito finalmente in Legge, con modificazioni, ed entrato in vigore il 28 febbraio 2023.
Tra le più significative novità, si segnala anzitutto la proroga al 4 maggio 2023 del termine per una eventuale revisione del DM 152/2022 sull’EoW dei rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Nello specifico, i gestori degli impianti autorizzati per la produzione di aggregato recuperato avranno tempo fino al 4 novembre 2023 per potersi adeguare, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, alle future previsioni del decreto che dovranno essere apportate ragionevolmente entro maggio.
Per quanto riguarda i RAEE fotovoltaici, è stato previsto un nuovo termine (30 giugno 2023) entro il quale i responsabili di impianti fotovoltaici professionali di potenza nominale superiore o uguale a 10 Kw – per i quali il trattenimento delle quote a garanzia della tutela della corretta gestione dei RAEE è già stato avviato – possono comunicare al Gse e a un sistema collettivo la scelta di partecipare a tale sistema, a condizione però che tali impianti siano entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012.
Particolare attenzione anche sul fronte dell’inquinamento acustico: slitta infatti dal 18 aprile 2023 al 18 aprile 2024 il termine entro il quale elaborare e trasmettere i Piani d’azione per il controllo dell’inquinamento acustico da parte delle Autorità indicate dalle regioni (per gli agglomerati) e delle società/enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di più Regioni (per gli assi stradali e ferroviari principali). Slitta invece dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024 il termine per il medesimo adempimento se il Piano riguarda le infrastrutture principali di interesse nazionale o di più regioni, compresi gli aeroporti; slitta invece al 18 giugno 2023 il termine previsto in ipotesi di servizi pubblici di trasporto e infrastrutture ricadenti negli agglomerati.
Slittano anche i termini sul fronte cementifici e rottami ferrosi.
Quanto ai primi, si registra la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di applicazione della disciplina transitoria di favore per il recupero energetico di rifiuti negli impianti di produzione di cemento, in base alla quale, in caso di operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati a recupero energetico. L’impianto autorizzato deve inviare previa comunicazione all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e all’Arpa.
Quanto ai rottami ferrosi, invece, l’obbligo di inviare la notifica al Ministero delle Imprese e al Ministero degli Affari per l’export extra UE si protrae fino al 31 dicembre 2023, ma limitatamente alle operazioni che superano le 250 tonnellate o le 500 tonnellate nell’arco di un mese. La norma prevede inoltre una sanatoria per i soggetti che, nel 2022, hanno omesso di notificare esportazioni per quantitativi inferiori alle nuove soglie.
In tema di bonifiche, senz’altro rilevante da segnalare anche il fatto che il Ministero dell’Ambiente abbia ottenuto la rimessione in termini fino al 1° gennaio 2024 per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica (Sin), escludendo le aree che non soddisfano più i requisiti del D.L.vo 152/2006.
Relativamente al biometano, il provvedimento concede anche più tempo al Ministero dell’ambiente, prevedendo la proroga dal 13 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 per definire le modalità di incentivazione del biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale, con l’estensione di tali incentivi, attualmente prevista per la produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche alla produzione di idrogeno originato dalle biomasse.
Sempre in tema di energie rinnovabili, si segnala altresì lo slittamento dal 27 agosto 2023 al 27 dicembre 2023 del termine previsto dalla Legge 118/2022 (Legge per la concorrenza 2022) per la vigenza della delega concessa al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di fonti rinnovabili di energia.
Slitta “almeno fino al 31 marzo 2024” anche l’applicazione delle norme che comprendono l’utilizzo degli impianti di produzione elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili nel programma del Ministero dell’Ambiente di risposta all’emergenza Ucraina di massimizzazione dell’impiego di impianti di generazione elettrica che utilizzano carbone o olio combustibile, nel rispetto dei soli limiti UE attualmente applicabili “esclusivamente durante il periodo emergenziale”.
Tra le altre novità ambientali, si segnala la proroga al 30 giugno 2023 dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’impiego, alla vendita e all’attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del D.L.vo 152/2012, in scadenza nel 2022.
In tema di acque, è previsto che al Governo vengano concessi due mesi di tempo in più (dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023) per la presentazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare ai sensi dell’art. 12 del D.L. 173/2022.
Da ultimo, ma non meno importante, sebbene inerente alla sicurezza sul lavoro, vale la pena segnalare che sono previste proroghe, rispettivamente per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi, previsto dal D.M. 19 marzo 2015, impossibilitate, per cause di forza maggiore, a rispettare determinate scadenze dei lavori programmati (proroga di 3 anni), nonché per le strutture turistico-ricettive, in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento di cui al D.M. 16 marzo 2012 che devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (proroga di 2 anni).